IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  ed,  in  particolare,
l'articolo 41; 
    Vista la  direttiva  2002/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  marzo  2002,  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); 
    Vista la  direttiva  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
    Vista la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
(direttiva quadro); 
    Vista la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al  servizio  universale  e  ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
    Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei  servizi
di comunicazione elettronica; 
    Visto il codice della navigazione; 
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; 
    Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo  1973,
n. 156; 
    Vista la Convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della
vita umana in  mare  (SOLAS),  firmata  a  Londra  nel  1974  e  resa
esecutiva  con  legge  23  maggio  1980,  n.  313,  e  i   successivi
emendamenti; 
    Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  come  modificata  dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435; 
    Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; 
    Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; 
    Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1995, n. 420; 
    Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
    Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; 
    Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189; 
    Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
1997, n. 318; 
    Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
    Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77; 
    Vista la  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  ed,  in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10; 
    Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; 
    Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2001,
n. 447; 
    Visto il Regolamento delle  radiocomunicazioni  (edizione  2001),
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della  costituzione  e  della  convenzione  dell'UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e  ratificata  con  legge  31
gennaio 1996, n. 313; 
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; 
    Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro  normativo  per  la
politica  in  materia  di  spettro  radio  nella  Comunita'   europea
(Decisione spettro radio); 
    Visto  il  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle   frequenze,
approvato con  decreto  ministeriale  8  luglio  2002,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198; 
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    Vista  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  ed  in  particolare
l'articolo 41; 
    Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; 
    Viste le preliminari deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003; 
    Acquisito il parere del Consiglio superiore  delle  comunicazioni
in data 16 luglio 2003; 
    Acquisito,  sui  Titoli  I  e  II,  il  parere  della  Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione del 31 luglio 2003; 
    Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni  e  del  Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa,
delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e  dei
trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   per
l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali; 
 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
 
               CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
 
    1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
    a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia  parte  di  un
contratto con il fornitore di servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi; 
    b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi  di
un operatore a  determinate  condizioni,  su  base  esclusiva  o  non
esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione  elettronica;
comprende, tra l'altro, l'accesso: agli elementi della  rete  e  alle
risorse  correlate,   che   puo'   comportare   la   connessione   di
apparecchiature  con  mezzi  fissi  o  non  fissi,  ivi  compreso  in
particolare l'accesso alla rete locale  nonche'  alle  risorse  e  ai
servizi  necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale;
all'infrastruttura fisica, tra cui edifici,  condotti  e  piloni;  ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; 
ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale; 
    c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato  ad  essere  applicato  in  una  stazione
radioelettrica.  In  alcuni  casi  l'apparato   radioelettrico   puo'
coincidere con la stazione stessa. 
    d) apparecchiature digitali televisive  avanzate:  i  sistemi  di
apparecchiature  di  decodifica   destinati   al   collegamento   con
televisori o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado  di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; 
    e) Application Programming Interface (API): interfaccia  software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive  avanzate  per
la televisione e i servizi radiofonici digitali; 
    f) Autorita' nazionale di regolamentazione:  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; 
    g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi  specifici  per  il  settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
    h) chiamata: la connessione istituita da un  servizio  telefonico
accessibile al pubblico che consente la  comunicazione  bidirezionale
in tempo reale; 
    i) Codice:  il  "Codice  delle  comunicazioni  elettroniche"  per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica; 
    j) consumatore: la persona fisica che  utilizza  un  servizio  di
comunicazione elettronica  accessibile  al  pubblico  per  scopi  non
riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o  professionale
svolta; 
    l)  fornitura  di  una  rete  di  comunicazione  elettronica:  la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete; 
    m) interconnessione: il collegamento fisico e logico  delle  reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da  un
altro per consentire agli utenti di un operatore  di  comunicare  con
gli utenti del medesimo o di un altro operatore,  o  di  accedere  ai
servizi offerti da un  altro  operatore.  I  servizi  possono  essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti  che  hanno  accesso
alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
    n)  interferenze  dannose:  interferenze  che   pregiudicano   il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di  altri  servizi
di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o  interrompono
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili; 
    o)   larga   banda:   l'ambiente   tecnologico   costituito    da
applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che  consente
l'utilizzo  delle  tecnologie  digitali   ad   elevati   livelli   di
interattivita'; 
    p) libero uso: la  facolta'  di  utilizzo  di  dispositivi  o  di
apparecchiature  terminali   di   comunicazione   elettronica   senza
necessita' di autorizzazione generale; 
    q)  mercati  transnazionali:  mercati  individuati  conformemente
all'articolo 18, che comprendono  l'Unione  europea  o  un'importante
parte di essa; 
    r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni; 
    s) numero geografico: qualsiasi numero  del  piano  nazionale  di
numerazione nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono  da  indicativo
geografico  e  sono  utilizzate  per  instradare  le  chiamate  verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; 
    t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include  i  numeri  per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli  operatori
titolari di reti mobili, i numeri di chiamata  gratuita  e  i  numeri
relativi ai servizi a tariffazione specifica; 
    u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a  fornire  una  rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata; 
    v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire  dal  quale
l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in  caso
di reti in cui abbiano luogo la commutazione  o  l'instradamento,  il
punto terminale di rete e' definito mediante  un  indirizzo  di  rete
specifico che puo' essere correlato ad un numero  o  ad  un  nome  di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui  possono
collegarsi via radio le apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli
utenti del servizio; 
    z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore  o  a  un
impianto equivalente nella rete telefonica fissa; 
    aa) rete pubblica di comunicazione:  una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
    bb)  rete  telefonica  pubblica:  una   rete   di   comunicazione
elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili  al
pubblico; la rete telefonica pubblica consente  il  trasferimento  di
comunicazioni  vocali  e  altre  forme  di  comunicazione,  quali  il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete; 
    cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata  installata   principalmente   per   la   diffusione   o   la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; 
    dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di  trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via  cavo,  via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri  mobili  e  fisse,  a
commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,  compresa
Internet,  le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare   dei
programmi sonori e televisivi,  i  sistemi  per  il  trasporto  della
corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati   per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato; 
    ee) risorse correlate:  le  risorse  correlate  ad  una  rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i  sistemi  di  accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi; 
    ff) servizio di comunicazione  elettronica  ad  uso  privato:  un
servizio   di   comunicazione   elettronica   svolto   esclusivamente
nell'interesse proprio dal  titolare  della  relativa  autorizzazione
generale; 
    gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti  di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione  di  segnali  su  reti  di  comunicazione   elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
    hh) servizio telefonico  accessibile  al  pubblico:  un  servizio
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e  di  accedere  ai  servizi  di
emergenza tramite uno  o  piu'  numeri,  che  figurano  in  un  piano
nazionale o internazionale di numerazione, e  che  puo'  inoltre,  se
necessario, includere uno o piu' dei seguenti  servizi:  l'assistenza
di un operatore; servizi  di  elenco  abbonati  e  consultazione;  la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a condizioni specifiche; la  fornitura  di  apposite  risorse  per  i
consumatori  disabili  o  con  esigenze  sociali  particolari  e   la
fornitura di servizi non geografici; 
    ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un  servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di  programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a  formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di  riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico; 
    ll) servizio universale: un insieme  minimo  di  servizi  di  una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli  utenti  a  prescindere
dalla loro ubicazione geografica e,  tenuto  conto  delle  condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 
    mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi  misura  o  intesa
tecnica secondo la quale  l'accesso  in  forma  intelligibile  ad  un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato ad  un
abbonamento  o  ad  un'altra  forma  di  autorizzazione   preliminare
individuale; 
    nn)  stazione  radioelettrica,  uno  o   piu'   trasmettitori   o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori,  ivi  comprese
le apparecchiature accessorie,  necessari  in  una  data  postazione,
anche  mobile  o   portatile,   per   assicurare   un   servizio   di
radiocomunicazione  o  per  il  servizio  di  radioastronomia.   Ogni
stazione  viene  classificata  sulla  base  del  servizio  al   quale
partecipa in materia permanente o temporanea; 
    oo)  telefono  pubblico  a   pagamento:   qualsiasi   apparecchio
telefonico  accessibile  al  pubblico,  utilizzabile  con  mezzi   di
pagamento che possono includere  monete  o  carte  di  credito  o  di
addebito o  schede  prepagate,  comprese  le  schede  con  codice  di
accesso; 
    pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza  o  chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico; 
    qq) utente finale: un utente che non fornisce reti  pubbliche  di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - L'art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante:
          «Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 3 agosto
          2002, supplemento ordinario n. 158, cosi' recita:
              «Art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni). -
          1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi,  previa acquisizione dei pareri delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendersi  entro
          quarantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta, per
          il  riassetto  delle  disposizioni  vigenti  conseguenti al
          recepimento   delle   direttive   2002/19/CE,   2002/20/CE,
          2002/21/CE  e  2002/22/CE,  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del 7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate
          entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
                a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le
          reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
                b) le  autorizzazioni  per  le  reti  e  i servizi di
          comunicazione elettronica;
                c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
          alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
                d) il servizio universale;
                e) i  diritti  degli  utenti  e la sicurezza dei dati
          personali nelle comunicazioni elettroniche.
              2.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 1, il
          Governo   si   attiene   ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adozione   di   un   codice   delle   disposizioni
          legislative     e     regolamentari     in    materia    di
          telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
                  1)  garanzia  di  accesso al mercato con criteri di
          obiettivita',    trasparenza,    non    discriminazione   e
          proporzionalita';
                  2)  utilizzazione  efficiente  dello spettro radio,
          ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          radiodiffusione   sonora  e  televisiva,  anche  attraverso
          l'attribuzione  della facolta' di trasferimento del diritto
          d'uso  delle  radiofrequenze, previa notifica all'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle comunicazioni e al Ministero delle
          comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
                  3)   previsione   di   procedure   tempestive,  non
          discriminatorie   e  trasparenti  per  la  concessione  del
          diritto  di  installazione di infrastrutture e ricorso alla
          condivisione  delle  strutture,  anche con riferimento, ove
          compatibili,  ai  principi della legge 21 dicembre 2001, n.
          443;
                  4)  riduzione  dei  termini  per la conclusione dei
          procedimenti  amministrativi,  nonche' regolazione uniforme
          dei  medesimi  procedimenti  anche  con  riguardo  a quelli
          relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione
          delle  infrastrutture  di  reti  mobili,  in conformita' ai
          principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
                  5)   interoperabilita'   dei   servizi  in  tecnica
          digitale;
                  6)  affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  delle  funzioni  di  vigilanza,  controllo e
          garanzia     sull'attuazione     delle     politiche     di
          regolamentazione  del  Ministero delle comunicazioni, fatte
          salve  le  competenze  di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
          249,   e   successive   modificazioni,   al   decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo  2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno
          2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          3 agosto 2001, n. 317;
                  7)    disciplina    flessibile    dell'accesso    e
          dell'interconnessione    avendo   riguardo   alle   singole
          tipologie  di  servizi,  in  modo  da garantire concorrenza
          sostenibile,  innovazione,  interoperabilita' dei servizi e
          vantaggi per i consumatori;
                  8)    garanzia   della   fornitura   del   servizio
          universale, senza distorsioni della concorrenza;
                b) previsione,    per   le   successive   correzioni,
          modificazioni  o  integrazioni  in futuro occorrenti, anche
          sulla  base  di  direttive europee, dell'applicazione della
          procedura  prevista  dall'art.  17,  comma  2,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  con il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  secondo i medesimi
          criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
                c) depenalizzazione  delle  fattispecie  disciplinate
          dall'art.   195   del   testo   unico   delle  disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni,  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad
          oggetto   impianti   per   la   radiodiffusione   sonora  e
          televisiva,  sulla base dei seguenti criteri e comunque con
          previsione  di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore
          a quello attualmente vigente:
                  1)   individuazione   degli   illeciti   di  natura
          amministrativa  riguardanti  la  competenza  del  Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni;
                  2)  fissazione  delle  sanzioni  amministrative  da
          applicare  per le singole fattispecie in equo rapporto alla
          gravita' degli illeciti;
                  3)  determinazione  delle modalita' di accertamento
          degli illeciti;
                  4)  fissazione  delle  sanzioni  amministrative per
          fattispecie  costituenti  contravvenzioni  da  1.500 euro a
          50.000  euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500
          euro a 250.000 euro;
                  5)  previsione,  nei  casi  piu'  gravi,  ovvero in
          ipotesi   di   reiterazione  per  piu'  di  due  volte  nel
          quinquennio   di  illeciti  della  medesima  natura,  della
          sanzione  accessoria  della sospensione da uno a sei mesi o
          della  revoca  della concessione, autorizzazione o licenza,
          nel rispetto del principio di proporzionalita';
                d) espressa  abrogazione  di  tutte  le  disposizioni
          incompatibili.».
              - La  direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti
          di  comunicazione  elettronica  e alle risorse correlate, e
          all'interconnessione  delle medesime (direttiva accesso) e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 108 del 24 aprile 2002.
              - La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni
          per  le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione elettronica
          (direttiva  autorizzazioni)  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  Europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  7 marzo  2002,  che  istituisce  un quadro
          normativo  comune per le reti ed i servizi di comunicazione
          elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 108 del 24 aprile
          2002.
              - La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   7 marzo   2002,   relativa  al  servizio
          universale  e  ai diritti degli utenti in materia di reti e
          di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
          universale)  e'  pubblicata  nella Gazzetta ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 108 del 24 aprile 2002.
              - La   direttiva  2002/77/CE,  della  Commissione,  del
          16 settembre  2002,  relativa  alla concorrenza nei mercati
          delle  reti  e dei servizi di comunicazione elettronica, e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 249 del 17 settembre 2002.
              - La  legge  5 giugno  1962,  n.  616, reca: «Sicurezza
          della  navigazione  e  della  vita  umana  in  mare»  ed e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
              - La  legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca: «Norme sulla
          navigazione  da  diporto»  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 marzo
          1973,  n.  156,  reca:  «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e  di  telecomunicazioni»  ed e' pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del 3 maggio 1973, n.
          113.
              - La  legge  21 giugno  1986,  n.  317, reca «Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del Consiglio del 20 luglio 1998» ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              -  Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000, n. 427,
          reca  «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
          n.  317,  concernenti  la  procedura  di  informazione  nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE»  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
          del 24 gennaio 2001.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991,  n.  435,  reca: «Approvazione del regolamento per la
          sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare» ed
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n.
          17, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 reca:
          «Attuazione    della   direttiva   90/387/CEE   concernente
          istituzione   del  mercato  interno  per  i  servizi  delle
          telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura
          di  una  rete aperta di telecomunicazioni» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1993, n. 56.
              - Il  decreto  legislativo  2 maggio 1994, n. 289 reca:
          «Attuazione    della    direttiva   92/44/CEE   concernente
          l'applicazione  della  fornitura  di  una  rete  aperta  di
          telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee
          affittate»   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 maggio 1994, n. 112.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca:
          «Recepimento   della  direttiva  90/388/CEE  relativa  alla
          concorrenza  nei  mercati dei servizi di telecomunicazioni»
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1995, n.
          81.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          4 settembre   1995,  n.  420,  reca:  «Regolamento  recante
          determinazione  delle  caratteristiche e delle modalita' di
          svolgimento   dei   servizi  di  telecomunicazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.   103»   ed   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 ottobre 1995, n. 240.
              - Il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, reca
          «Attuazione   della  direttiva  94/46/CE  che  modifica  le
          direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle
          comunicazioni   via   satellite»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997.
              - La  legge  1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 1° maggio
          1997,   n.   115,   recante  disposizioni  urgenti  per  il
          recepimento  della  direttiva  96/2/CE  sulle comunicazioni
          mobili   e  personali»  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 1997, n. 151.
              - La  legge  31 luglio  1997, n. 249, reca «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          1997, supplemento ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          19 settembre   1997,   n.   318,   reca:  «Regolamento  per
          l'attuazione  di  direttive  comunitarie  nel settore delle
          telecomunicazioni»   ed   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca
          «Attuazione   della   direttiva   95/47/CE  in  materia  di
          emissione  di  segnali  televisivi»  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 1999 (Rettifica
          Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999).
              - Il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, reca
          «Attuazione  della  direttiva  98/84/CE  sulla  tutela  dei
          servizi  ad  accesso  condizionato e dei servizi di accesso
          condizionato»  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          292 del 15 dicembre 2000.
              - Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427,
          reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986,
          n.  317,  concernenti  la  procedura  di  informazione  nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE»  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19
          del 24 gennaio 2001.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
          2001,   n.  77,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  delle
          direttive    97/51/CE    e    98/10/CE    in   materia   di
          telecomunicazioni»   ed   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74.
              - L'art. 2-bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n.
          66,  recante  «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5, recante disposizioni
          urgenti  per  il  differimento  di  termini  in  materia di
          trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
          per  il risanamento di impianti radiotelevisivi» pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 24 marzo 2001, cosi'
          recita:
              «2-bis   (Trasmissioni   radiotelevisive   digitali  su
          frequenze  terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
          banda). - (Omissis).
              10.  All'art.  3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  le  parole:  «il  Ministero  delle  comunicazioni
          adotta»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «l'Autorita'
          adotta».  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2,  comma  13,  e  4,  commi  1  e  3, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle
          comunicazioni  che  esercita  la  vigilanza  e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.
              (Omissis).».
              - Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          «Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita»  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          156 del 7 luglio 2001, supplemento ordinario n. 177.
              - La legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
          n.   217,  recante  modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  in  materia  di organizzazione del Governo» ed e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 181 del 6 agosto
          2001.
              - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla
          convenzione  internazionale  del  1974  per la salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   12 luglio   1980,   n.  190,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2001,  n.  447,  reca: «Regolamento recante disposizioni in
          materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali
          per  i  servizi  di telecomunicazione ad uso privato» ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre
          2001.
              - Il  decreto  legislativo  4 marzo  2002, n. 21, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  1999/64/CE,  che modifica la
          direttiva    90/388/CEE,    in    materia    di   reti   di
          telecomunicazioni   e  reti  televisive  via  cavo»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
              - La  decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  7 marzo  2002,  relativa  ad un quadro
          normativo per la politica in materia di spettro radio nella
          Comunita'  europea (Decisione spettro radio); e' pubblicata
          nella  Gazzetta  ufficiale delle Comunita' europee n. L 108
          del 24 aprile 2002.
              - Il   decreto   ministeriale   8 luglio  2002  recante
          «approvazione  del  piano  nazionale  di ripartizione delle
          frequenze» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
          2002, n. 169, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  4 settembre  2002,  n. 198,
          reca:  «Disposizioni  volte  ad accelerare la realizzazione
          delle  infrastrutture  di telecomunicazioni strategiche per
          la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443»
          ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  215 del
          13 settembre 2002.
              - La    legge   27 dicembre   2002,   n.   289,   reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2003)» ed e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
          2002, supplemento ordinario n. 240.
              - L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante:
          «Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di  pubblica
          amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
          del  20 gennaio  2003,  supplemento  ordinario  n. 5, cosi'
          recita :
              «Art.   41   (Tecnologie  delle  comunicazioni).  -  1.
          Nell'ambito     dell'attivita'    del    Ministero    delle
          comunicazioni  nel  campo  dello  sviluppo delle tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza  delle  reti  e della tutela delle comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle  comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
          e  ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
          ed  istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle
          poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa  tecnica,  di certificazione e di omologazione di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero  e  di  altre  organizzazioni pubbliche e private
          sulla   base   dell'art.  12,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione    opera    la    Scuola   superiore   di
          specializzazione  in  telecomunicazioni  ai sensi del regio
          decreto    19 agosto    1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni.
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti  di  cui  al  comma 1, all'Istituto superiore delle
          comunicazioni   e  delle  tecnologie  dell'informazione  e'
          attribuita     autonomia     scientifica,    organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita'  di ricerca sono versati all'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnati, con
          decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, allo
          stato  di  previsione  del  Ministero delle comunicazioni -
          centro    di   responsabilita'   amministrativa   "Istituto
          superiore    delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
          dell'informazione"   e   destinati  all'espletamento  delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e
          al  potere  di  indirizzo  e  vigilanza del Ministero delle
          comunicazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  acquista  la  denominazione di Consiglio
          superiore  delle  comunicazioni  ed  assume  tra le proprie
          attribuzioni   quelle  riconosciute  in  base  all'art.  1,
          comma 24,  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249, al Forum
          permanente  per  le  comunicazioni, che e' conseguentemente
          soppresso  e  nella  cui dotazione finanziaria il Consiglio
          succede.  Trascorsi  trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  i componenti del Consiglio
          cessano   dalla   carica.   Il  Consiglio  superiore  delle
          comunicazioni  e'  organo  consultivo  del  Ministero delle
          comunicazioni  con  compiti  di  proposta  nei  settori  di
          competenza  del Ministero. Con regolamento da emanare entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri  organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti
          di  radiofrequenze  compatibili con la salute umana anche a
          supporto  degli  organi  indicati  dall'art. 14 della legge
          22 febbraio  2001,  n. 36, ferme restando le competenze del
          Ministero della salute.
              5.   La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'  riconosciuta
          istituzione  privata  di alta cultura ed e' sottoposta alla
          vigilanza  del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
          elabora  e  propone strategie di sviluppo del settore delle
          comunicazioni,  da  poter  sostenere nelle sedi nazionali e
          internazionali   competenti,   coadiuva  operativamente  il
          Ministero  delle  comunicazioni nella soluzione organica ed
          interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico,
          economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
          connesse  alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento
          della   Fondazione   lo   Stato  contribuisce  mediante  un
          contributo  annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
          di  5.165.000  euro per spese di investimento relative alle
          attivita'   di  ricerca.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
          soluzione  di  continuita', rimanendo confermato, il regime
          convenzionale  tra  il  Ministero  delle comunicazioni e la
          Fondazione  Ugo  Bordoni, di cui all'atto stipulato in data
          7 marzo   2001,  recante  la  disciplina  delle  reciproche
          prestazioni  relative alle attivita' di collaborazione e la
          regolazione   dei   conseguenti   rapporti.  Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la  Fondazione  Ugo  Bordoni  realizza  altresi' la rete di
          monitoraggio   dei  livelli  di  campo  elettromagnetico  a
          livello  nazionale,  a valere sui fondi di cui all'art. 112
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
          stabilite da apposita convenzione.
              6.  Lo  statuto,  l'organizzazione  e  i ruoli organici
          della  Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza
          con  le  attivita'  indicate al comma 5. I dipendenti della
          Fondazione   risultanti  in  esubero  in  base  alla  nuova
          organizzazione,  e  comunque  fino ad un massimo di ottanta
          unita',  possono  chiedere  di  essere  immessi,  anche  in
          soprannumero,   nel  ruolo  dell'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie dell'informazione e del
          Ministero   delle  comunicazioni,  al  quale  accedono  con
          procedure  concorsuali,  secondo  criteri  e  modalita'  da
          definire  con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro
          inquadramento  si  provvede  nei  posti e con le qualifiche
          professionali  analoghe  a  quelle  rivestite. Al personale
          immesso  compete  il  trattamento  economico spettante agli
          appartenenti  alla  qualifica  in cui ciascun dipendente e'
          inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed
          economica  maturata  con  il  precedente  rapporto.  Per le
          finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          cui  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno  presentato  domanda  di inquadramento possono essere
          mantenuti   in   servizio  presso  la  Fondazione  fino  al
          completamento delle procedure concorsuali.
              7.   Al   fine   di   incentivare   lo  sviluppo  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,   in   aggiunta   a  quanto  gia'  previsto  dal
          decreto-legge   23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  20 marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero   delle   comunicazioni   promuove  attivita'  di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri   e   di  servizi  interattivi,  con  particolare
          riguardo   alle   applicazioni   di   carattere  innovativo
          nell'area  dei  servizi  pubblici  e dell'interazione tra i
          cittadini  e  le  amministrazioni  dello Stato, avvalendosi
          della  riserva  di  frequenze  di  cui all'art. 2, comma 6,
          lettera  d),  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249. Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle  comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni  da  stipulare tra la
          medesima    Fondazione    e    soggetti    abilitati   alla
          sperimentazione  ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001,  e  della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita'
          per  le  garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  284  del  6 dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata
          deliberazione  n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di
          sperimentazione    sono    utilizzate,    su    base    non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
              8.   All'art.   2-bis,   comma  10,  del  decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20 marzo   2001,  n.  66,  dopo  le  parole:  "sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte
          le  seguenti:  "che  esercita  la  vigilanza e il controllo
          sull'assolvimento  degli obblighi derivanti anche da quelle
          rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni".
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito  locale  che  alla  data  di entrata in vigore della
          presente   legge   risultino   debitrici   per   canoni  di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione   debitoria,  senza  applicazione  di  interessi,
          mediante  pagamento  di quanto dovuto, da effettuarsi entro
          novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da
          parte   del  Ministero  delle  comunicazioni,  in  un'unica
          soluzione  se  l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero
          in  un  numero  massimo di cinque rate mensili di ammontare
          non  inferiore  ad  euro  2.000, con scadenza a partire dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione,  se  l'importo  e'  pari o superiore ad euro
          5.000.».
              - La  legge  8 luglio 2003, n. 172, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino  e il rilancio della nautica da diporto e
          del turismo nautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2003, n. 161.
              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    recante:    «Definizione   ed   ampliamento   delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, cosi' recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -   L'art.   2,   comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante: «Attuazione
          della   direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
          giuridici  dei servizi della societa' dell'informazione, in
          particolare il commercio elettronico, nel mercato interno»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 14 aprile
          2003, supplemento ordinario n. 61, cosi' recita :
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) "servizi  della  societa'  dell'informazione":  le
          attivita'  economiche  svolte  in linea -on line- nonche' i
          servizi  definiti  dall'art.  1, comma 1, lettera b), della
          legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;».